La professione
Secondo la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, che regolamenta l’attività dello psicologo, tale professione “comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Per esercitare è necessaria una laurea quinquennale a cui far seguire un tirocinio annuale, il superamento dell’Esame di Stato e l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.
Per ottenere il titolo di psicoterapeuta è obbligatoria un’ulteriore specializzazione almeno quadriennale presso una Scuola pubblica o privata riconosciuta dal MIUR (con le medesime modalità possono formarsi anche i medici in questa disciplina).
Esistono anche alcuni psicologi e psicoterapeuti con formazione diversa da quanto sopra descritto, in quanto regolarmente abilitati all’esercizio della professione attraverso le norme transitorie valide nel primo periodo successivo alla nascita della Legge istitutiva della figura dello psicologo.
Le figure dello psicologo e dello psicoterapeuta non vanno confuse con quella dello psichiatra, che è laureato in Medicina e che, a loro contrario, può prescrivere farmaci.
Abusivismo
L’art. 348 del Codice Penale punisce “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato”; considerato che, per legge, la professione di Psicologo “comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”, coloro che esercitano tali funzioni senza avere regolare formazione e titolo effettuano attività illegale.
La gravità di tale condotta non è limitata solo alla concorrenza sleale nei confronti dei professionisti adeguatamente formati, ma ancor più è da attribuirsi al danno arrecabile al cliente/paziente che, in una professione così delicata, va particolarmente tutelato.
L’esercizio abusivo non è legato tanto all’uso di titoli non posseduti (nel qual caso si parla di reato di “usurpazione di titolo” ), quanto al compimento concreto di attività e funzioni tipici di una professione. In pratica, anche qualora una persona non si definisca ufficialmente psicologo, appellandosi invece con altra qualifica, ma nei fatti adoperi mezzi e strumenti ricollegabili alla professione di psicologo, si rende colpevole di tale reato.
E’ quindi importante che chiunque venga a conoscenza di tale esercizio illegale informi le Autorità competenti per gli accertamenti necessari e/o, possibilmente, l’ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna